
Ingiunzione di pagamento in Romania: guida per creditori esteri
Situazione normativa al: 2 novembre 2026
In sintesi
- A chi si rivolge: a qualsiasi creditore, romeno o estero (UE, Regno Unito, Stati Uniti, Svizzera, India o altro), titolare di un credito pecuniario non contestato, nascente da un contratto con un debitore romeno e provato per documenti. Non esiste un limite di valore.
- Primo passo: inviare al debitore un'intimazione a pagare entro 15 giorni, tramite ufficiale giudiziario oppure con raccomandata con contenuto dichiarato e avviso di ricevimento (Codice di procedura civile, art. 1015, comma 1). La forma dell'intimazione decide dell'ammissibilità della domanda.
- Il termine principale: depositare la domanda entro sei mesi dall'intimazione; altrimenti l'intimazione non interrompe la prescrizione (art. 1015, comma 2, che rinvia al Codice civile, art. 2540). Emessa l'ingiunzione, il debitore ha 10 giorni per chiederne l'annullamento (art. 1024, comma 1).
- Tempi: se il debitore non contesta, il giudice deve emettere l'ingiunzione entro al massimo 45 giorni dal deposito, esclusi i tempi di notifica (art. 1023). I costi sono illustrati in Spese di giustizia in Romania.
Il fornitore estero che vanta fatture non pagate verso una società romena di solito vuole ottenere in fretta un titolo esecutivo, senza un processo ordinario su un debito che l'acquirente non ha mai seriamente contestato. L'ingiunzione di pagamento romena (ordonanța de plată) è il procedimento documentale pensato per questo caso, disciplinato dagli artt. 1014-1025 del Codice di procedura civile (Legge n. 134/2010, ripubblicata).
Per il quadro complessivo delle vie di recupero, si veda Recupero crediti in Romania: guida per i creditori esteri.
Quando l'ingiunzione è lo strumento giusto
Il procedimento si applica ai crediti certi, liquidi ed esigibili (certe, lichide și exigibile): l'esistenza del debito non è in dubbio, l'importo è determinato o determinabile in base ai documenti e la data di pagamento è scaduta. Il credito deve consistere in un'obbligazione di pagamento di una somma di denaro nascente da un contratto civile, compresi i contratti tra un professionista e un'amministrazione aggiudicatrice. Il contratto deve risultare da un documento, oppure l'importo deve essere determinato in base a una legge, a un regolamento o a un altro documento accettato dalle parti mediante sottoscrizione o in altro modo consentito dalla legge (Codice di procedura civile, art. 1014, comma 1).
Rientra qui il tipico credito commerciale: beni o servizi forniti in base a un contratto scritto o a una conferma d'ordine, con fatture che indicano importo e scadenza. Occorre tenere presente che:
- Non esiste un limite di valore. A differenza del procedimento per le controversie di modesta entità, limitato a 50.000 lei (art. 1026, comma 1), l'ingiunzione di pagamento non prevede un importo massimo.
- Decidono i documenti. Il giudice esamina gli atti e le spiegazioni delle parti. Se la difesa del debitore richiede testimoni, una perizia o altre prove diverse dai documenti, il giudice rigetta la domanda e il creditore deve agire con il procedimento ordinario (art. 1021, commi 2 e 3).
- L'insolvenza la esclude. I crediti iscritti nello stato passivo di una procedura di insolvenza sono esclusi dall'ingiunzione di pagamento (art. 1014, comma 2). Quando il debitore è già in insolvenza, si veda Quando un debitore romeno diventa insolvente.
La Legge n. 72/2013 sui ritardi di pagamento tra professionisti conferma che il creditore può ottenere un titolo esecutivo mediante l'ingiunzione di pagamento (art. 16) e che il procedimento si applica alle stesse condizioni a tutti i creditori stabiliti nell'Unione europea (art. 17); entrambi gli articoli usano ancora la numerazione del codice anteriore alla ripubblicazione.
Fase 1: l'intimazione a 15 giorni (somație)
Prima di rivolgersi al giudice, il creditore deve inviare al debitore un'intimazione formale (somație) a pagare l'importo dovuto entro 15 giorni dal ricevimento. L'intimazione si trasmette tramite un ufficiale giudiziario romeno (executor judecătoresc) oppure con raccomandata con contenuto dichiarato e avviso di ricevimento (art. 1015, comma 1).
La forma dell'intimazione decide dell'ammissibilità. Alla domanda va allegata la prova della comunicazione dell'intimazione, a pena di rigetto per inammissibilità (art. 1017, comma 2). Un'intimazione inviata per semplice e-mail o tramite corriere senza contenuto dichiarato non soddisfa il requisito. Per il creditore che si trova all'estero, la via affidabile è far notificare l'intimazione in Romania da un ufficiale giudiziario o farla spedire da un avvocato romeno con raccomandata a contenuto dichiarato, così che la prova del ricevimento abbia la forma che il giudice si aspetta.
L'intimazione interrompe anche la prescrizione, ma solo se il creditore agisce in giudizio entro sei mesi (art. 1015, comma 2, che rinvia al Codice civile, art. 2540). Il termine generale di prescrizione è di tre anni (Codice civile, art. 2517); il nostro articolo sulla prescrizione dei crediti commerciali in Romania spiega come decorre.
Fase 2: la domanda e il giudice competente
Se il debitore non paga entro i 15 giorni, il creditore deposita la domanda presso il giudice che sarebbe competente a decidere il merito in primo grado (art. 1016). In base alle regole generali, i crediti fino a 200.000 lei inclusi spettano alla judecătoria, l'organo giudiziario di primo grado per le cause di minor valore (art. 94, punto 1, lett. k)), e quelli di importo superiore al tribunale (tribunalul) (art. 95, punto 1). Per territorio, la regola generale è il giudice della sede legale del convenuto (art. 107, comma 1).
La domanda deve indicare (art. 1017, comma 1):
- la denominazione e la sede legale del creditore;
- la denominazione e la sede legale del debitore e, se noti, il codice di identificazione fiscale, il numero di iscrizione nel registro del commercio e il conto bancario;
- l'importo del capitale, il suo fondamento di fatto e di diritto, il periodo cui si riferisce, la scadenza e ogni altro elemento necessario a determinare il debito;
- gli interessi o l'altro risarcimento richiesti in base alla legge;
- la firma del creditore.
Vanno allegati i documenti che provano l'importo (contratto, ordini, fatture, documenti di trasporto, verbali di accettazione, estratti conto, eventuale riconoscimento del debito) e la prova della comunicazione dell'intimazione (art. 1017, comma 2), in tante copie quante sono le parti più una per il giudice (art. 1017, comma 3).
Che cosa deve preparare il creditore estero
- Un avvocato romeno. Il procedimento si svolge in lingua romena e gli atti si redigono solo in romeno (art. 18, commi 1 e 4). Una società rappresentata convenzionalmente può stare in giudizio solo tramite un giurista d'impresa (consilier juridic) o un avvocato (art. 84, comma 1). Il creditore non deve comparire di persona: le parti possono agire tramite un rappresentante scelto, salvo che la legge ne richieda la presenza personale (art. 80, comma 3), e le norme sull'ingiunzione di pagamento non contengono un simile obbligo. L'avvocato deposita la domanda e partecipa all'udienza.
- Traduzioni. I documenti in lingua straniera si depositano in copia certificata conforme, con traduzione certificata eseguita da un traduttore autorizzato (traducere legalizată) (art. 150, comma 4). Le fatture bilingui che comprendono il romeno possono richiedere meno traduzioni.
- Copie conformi. La parte stessa certifica la conformità delle copie all'originale; per il deposito telematico può farlo con firma elettronica (art. 150, comma 2).
- Poteri di rappresentanza. L'avvocato deposita una procura romena (împuternicire avocațială) (art. 151, comma 2). Chi firma per la società estera deve averne i poteri, di norma dimostrati con una visura recente del registro del Paese d'origine. A seconda del Paese di provenienza, i documenti formati all'estero possono richiedere l'apostille o un'altra legalizzazione, oltre alla traduzione.
- Tassa giudiziaria di bollo. La domanda è soggetta alla tassa giudiziaria di bollo prevista dall'Ordinanza d'urgenza del Governo (OUG) n. 80/2013. L'importo e il modo in cui lo si recupera dal debitore sono illustrati in Spese di giustizia in Romania: tassa di bollo, costi e recupero.
Fase 3: l'udienza
Il giudice cita entrambe le parti secondo le regole previste per le cause urgenti, per raccogliere le loro spiegazioni e favorire il pagamento o un accordo sulle modalità di pagamento. La citazione deve pervenire alle parti 10 giorni prima dell'udienza (art. 1019, comma 1). Il debitore riceve copia della domanda e dei documenti del creditore e viene avvertito che deve depositare una comparsa di risposta (întâmpinare) almeno tre giorni prima dell'udienza; in mancanza, il giudice può considerare il suo silenzio come riconoscimento della pretesa (art. 1019, commi 2 e 3).
In questa fase gli esiti possibili sono tre:
Fase 4: l'ingiunzione e i termini
Se il credito è fondato, il giudice emette l'ingiunzione di pagamento, indicando l'importo e il termine per pagare (art. 1022, comma 1). Se è provata solo una parte del credito, l'ingiunzione riguarda quella parte e per il resto il creditore può agire con il procedimento ordinario (art. 1022, comma 2).
Il termine di pagamento fissato nell'ingiunzione è di almeno 10 e al massimo 30 giorni dalla comunicazione; il giudice può stabilire un termine diverso solo con l'accordo delle parti (art. 1022, comma 3).
Se il debitore non contesta il credito con la comparsa di risposta, l'ingiunzione deve essere emessa entro al massimo 45 giorni dal deposito. Nel termine non rientrano il tempo necessario per comunicare gli atti processuali né i ritardi imputabili al creditore, comprese le modifiche della domanda (art. 1023). I 45 giorni sono un termine imposto al giudice, non una previsione.
Gli interessi seguono il contratto. Se le parti non hanno fissato un tasso per il ritardo, si applicano gli interessi legali di mora, e il tasso di riferimento in vigore il primo giorno di calendario di un semestre vale per l'intero semestre (art. 1018, comma 1). Il creditore può chiedere anche un ulteriore risarcimento per i costi sostenuti per recuperare il credito (art. 1018, comma 2). Come si calcola il tasso legale tra imprese e dove trovare il tasso di riferimento è spiegato in Interessi di mora e risarcimento in Romania.
L'impugnazione: la domanda di annullamento
L'unico rimedio contro l'ingiunzione di pagamento è la domanda di annullamento (cerere în anulare), da proporre entro 10 giorni dalla consegna o dalla comunicazione dell'ingiunzione (art. 1024, comma 1). Il creditore può usare lo stesso rimedio contro l'ordinanza che rigetta la sua domanda o contro un'ingiunzione accolta solo in parte (art. 1024, comma 2).
I motivi sono ristretti: il mancato rispetto delle condizioni del procedimento d'ingiunzione e, se del caso, le cause di estinzione dell'obbligazione sopravvenute all'emissione dell'ingiunzione (art. 1024, comma 3). La domanda è decisa dal giudice che ha emesso l'ingiunzione, in un collegio di due giudici, e la decisione è definitiva (art. 1024, commi 4, 6 e 8).
Per il creditore il punto decisivo è che la domanda di annullamento non sospende l'esecuzione. Il debitore può ottenere la sospensione solo su istanza e solo versando una cauzione (cauțiune) fissata dal giudice (art. 1024, comma 5).
L'esecuzione: non serve attendere la definitività
L'ingiunzione di pagamento è esecutiva anche mentre è pendente la domanda di annullamento e ha autorità di cosa giudicata provvisoria (vincola le parti come questione decisa) fino alla decisione su tale domanda. Diventa definitiva se la domanda di annullamento non viene proposta o viene respinta (art. 1025, comma 1). Il creditore può quindi incaricare un ufficiale giudiziario non appena l'ingiunzione è comunicata e il termine di pagamento è scaduto, senza attendere la definitività.
Nell'opposizione all'esecuzione (contestație la executare) promossa contro un'ingiunzione di pagamento, il debitore può far valere solo le irregolarità della procedura esecutiva e le cause di estinzione dell'obbligazione sorte dopo che l'ingiunzione è divenuta definitiva (art. 1025, comma 2). Le difese di merito non si possono riaprire in quella sede.
Come gli ufficiali giudiziari aggrediscono conti bancari, immobili e quote è spiegato in L'esecuzione forzata in Romania: conti bancari, immobili e quote.
Quando scegliere un'altra strada
- Il debitore contesta con qualche fondamento qualità, quantità o esecuzione della prestazione. Il giudice rigetterà la domanda (art. 1021). La causa ordinaria è descritta in Come fare causa a una società romena.
- Il credito è un risarcimento, non il prezzo di un contratto. Gli importi che devono essere quantificati dal giudice non sono liquidi ai sensi dell'art. 1014.
- Sono competenti i giudici del Suo Paese. Se i giudici del Suo Stato membro sono competenti in base al Regolamento Bruxelles I bis (ad esempio come luogo di consegna, o in forza di una clausola di scelta del foro), il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento previsto dal Regolamento (CE) n. 1896/2006 può essere più adatto; il confronto è in Ingiunzione di pagamento europea e controversie di modesta entità.
- I beni possono sparire. L'ingiunzione di pagamento non produce alcun effetto di blocco prima della sua emissione. Può servire prima un sequestro conservativo; si veda Come bloccare i beni del debitore in Romania prima della sentenza.
- Il contratto contiene una clausola arbitrale. Prima di depositare qualsiasi domanda, consulti la nostra guida all'arbitrato commerciale.
Che cosa può andare storto
- Inviare l'intimazione per e-mail o per posta ordinaria: la domanda viene allora rigettata come inammissibile ai sensi dell'art. 1017, comma 2.
- Depositare una domanda con importi che non corrispondono alle fatture e all'estratto conto, offrendo al debitore l'argomento che il credito non è liquido.
- Lasciar passare più di sei mesi dall'intimazione prima del deposito: in tal caso l'intimazione non interrompe la prescrizione (Codice civile, art. 2540).
- Non verificare se il debitore sia già in insolvenza, situazione in cui l'ingiunzione di pagamento non è esperibile (art. 1014, comma 2).
Quando rivolgersi a un avvocato
Assistiamo creditori con sede fuori dalla Romania nelle domande d'ingiunzione di pagamento e nell'esecuzione che segue. Una prima e-mail è più utile se allega il contratto, le fatture non pagate, la corrispondenza con il debitore, la denominazione del debitore e il suo numero di iscrizione romeno, ed eventuali clausole sul foro o sull'arbitrato. Gli onorari si concordano per iscritto prima di iniziare. Per esaminare un credito, scriva a